11 Luglio 2016

La Corte, ha precisato che la lavoratrice diventata mamma ha diritto di rientrare in servizio dopo la maternità nella stessa unità aziendale di provenienza, oppure in un’altra unità produttiva, ma che sia nell’ambito dello stesso Comune. Pertanto non risulta ingiustificata la prolungata assenza della lavoratrice madre chiamata a riprendere servizio presso una sede diversa da quella di provenienza, dal momento che il provvedimento espulsivo adottata dal datore di lavoro è privo di legittimità.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13455/2016, ha stabilito che la lavoratrice diventata mamma ha diritto di rientrare in servizio dopo la maternità nella stessa unità aziendale di provenienza o in altra unità produttiva purché sia nell’ambito del medesimo comune. A sancirlo è l’articolo 56 del decreto legislativo 151/2001 (“Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune”). Non è, perciò, ingiustificata la prolungata assenza della lavoratrice madre chiamata a riprendere servizio presso una sede diversa da quella di provenienza, e l’eventuale provvedimento di licenziamento, adottato dall’azienda, è privo di legittimità.