7 Maggio 2015

La genericità della causale del contratto di lavoro conseguente alla fornitura di lavoro temporaneo, di cui all’art. 1 della L. n. 196 del 1997, determina l’istaurazione del rapporto di lavoro, comunque a tempo indeterminato, col fruitore delle prestazioni, effettivo datore di lavoroaa

La Corte torna su un argomento piuttosto controverso: si discute, infatti, se anche al lavoro somministrato si applica in modo rigido il principio secondo cui le motivazioni che vengono addotte a giustificazione del contratto a tempo determinato comportano la illegittimità di quel contratto, con la conseguente conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Con questa sentenza la Corte ribadisce l’applicazione dell’art. 32, quinto comma L. n. 183/2010 (indennità forfettaria in luogo del risarcimento danni) in ogni ipotesi di ricostruzione di un rapporto di lavoro avente in origine un termine illegittimo. E ciò anche in caso di fornitura di lavoro temporaneo. aa