29 Giugno 2015

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice non ha il potere di sindacare la decisione dell'imprenditore di riorganizzare la propria azienda e conseguentemente di privarsi della collaborazione di alcuni suoi dipendenti, ma il datore di lavoro ha l'onere di dare la prova della effettività di quella organizzazione.

È principio ormai consolidato che, nel solco tracciato dall'art. 41 della Costituzione, il magistrato non ha altro potere che verificare che l'imprenditore abbia effettivamente proceduto alla riorganizzazione aziendale, e che tale riorganizzazione abbia comportato realmente la soppressione di alcuni posti di lavoro. Va aggiunto che l'imprenditore ha anche l'onere di provare di avere adottato giusti e corretti criteri nella scelta dei lavoratori da licenziare.