1 Settembre 2015

Il licenziamento va sempre comunicato per iscritto, e in mancaza della relativa comunicazione scritta è inammissibile la prova orale.

L'art. 2, L. 15 luglio 1966, n. 604, pur nelle successive modificazioni intervenute, prevede che il licenziamento debba essere comunicato per iscritto, e la relativa prova incombe su chi ne invoca la regolarità. In mancanza della prova scritta, la comunicazione del licenziamento non può essere provata per testi. Peraltro in base all'art. 2275 c.c., quando un atto unilaterale o un contratto deve essere provato per iscritto, la prova testimoniale è ammessa solo quando il documento che fornisce la prova sia stato perso senza colpa (nella fattispecie non era stato neppure richiesto di provare la perdita incolpevole del documento).